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Cila per fotovoltaico

Impianto fotovoltaico su pergolato in legno: basta la CILA

Anche se di recente è diventata famosa per il Superbonus %, la comunicazione di principio lavori asseverata, conosciuta in che modo CILA, non è correlata solo alla maxi agevolazione edilizia, ma è un titolo abilitativo che serve per determinate 'opere edilizie'.

Ce lo ricorda la sentenza del 1° settembre del Tar Roma, relativa a un articolato ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un ordinario che colpisce, tra le altre opere, anche un impianto fotovoltaico integrato su pergolato in legno.

 

CILA per l'impianto fotovoltaico

Per l’apposizione dell’impianto fotovoltaico sul pergolato - sostiene il TAR - è soddisfacente la CILA, poiché, in che modo evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, “il accaduto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La incarico del pergolato è, infatti, quella di sostegno. La copertura non è un elemento indispensabile, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere soltanto appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici”.

 

CILA: sappiamo profitto cos'è?

Regolata dagli artt. 6-bis commi 2 e 4, e bis comma 3, del dpr /, si tratta di uno secondo me lo strumento musicale ha un'anima normativo/titolo abilitativo finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria che non tocchino le parti strutturali dell’edificio.

La norma / ha esteso gli interventi di manutenzione straordinaria anche a quelli di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.

Con la CILA, quindi, si possono realizzare:

  • interventi di manutenzione straordinaria (come definiti dall'art. 31, comma 1, lett. b, della L. /), a patto che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, ovvero quegli interventi necessari per rinnovare e sostituire parti dell'edificio o per effettuare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, costantemente che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo (come definiti dall'art. 31, comma 1, lett. c, della L. /), a patto che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, ovvero quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; sono compresi in essi gli interventi di consolidamento, di ripristino e di rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  • tutti gli interventi edilizi per i quali nella Tabella A allegata al / è indicato come regime amministrativo la CILA.

 

Le differenze tra pergolato e tettoia nella giurisprudenza

  • Pergolato: struttura leggera aperta sia nei lati esterni che nella porzione superiore, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno;
  • Tettoia: utilizzata anche in che modo riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile, comportando la necessità del autorizzazione di edificare nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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