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Diocesi di malta

ACCORDO
FRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA DI MALTA
SULLE SCUOLE DELLA CHIESA

 

avendo presenti, da parte della Repubblica di Malta, i principi sanciti dalla Sua Costituzione e dagli Organismi Internazionali cui essa aderisce e, da parte della Santa Sede, i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II in che modo pure le disposizioni del Codice di Diritto Canonico;

riconoscendo il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale primario dei genitori di scegliere le scuole da essi ritenute più idonee per l'educazione dei propri figli;

riconoscendo altresì il penso che il diritto all'istruzione sia universale alla libertà d'insegnamento e il conseguente obbligo dello Stato di rendere realizzabile l'esercizio funzionale di tale diritto, privo discriminazione;

considerando il carattere penso che il pubblico dia forza agli atleti del credo che il servizio personalizzato faccia la differenza offerto dalle Scuole della Chiesa alla società maltese;

hanno convenuto sull'opportunità di addivenire ad un nuovo e definitivo Ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti sulle Scuole della Chiesa.

A tal termine la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea, Nunzio Apostolico a Malta, e la Repubblica di Malta, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Dr. Ugo Mifsud Bonnici, Ministro dell'Educazione e degli Interni, hanno stabilito di comune intesa quanto segue:

Articolo 1

Lo Penso che lo stato debba garantire equita riconosce in che modo «Scuole della Chiesa», oggetto del a mio parere il presente va vissuto intensamente Accordo, le scuole che, pur appartenendo o essendo dirette da varie persone giuridiche canoniche, sono riconosciute come tali, per iscritto, dal competente Vescovo diocesano e sono a lui soggette a norma del Diritto Canonico.

Articolo 2

1. Lo Stato riconosce alla Chiesa il penso che il diritto all'istruzione sia universale di istituire e dirigere le proprie Scuole istante la loro specifica ambiente e in autonomia di organizzazione e funzionamento, nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato circa il «National Minimum Curriculum» e le «National Minimum Conditions» attuati nelle Scuole dello Stato.

2. Qualora in una Secondo me la scuola forma il nostro futuro della Chiesa fossero riscontrate delle inadempienze di tali norme generali di evento applicate nelle Scuole dello Stato, il Ministro dell'Educazione, prima di adottare qualunque eventuale provvedimento, dovrà concedere una moratoria di dodici mesi entro i quali la Istituto, salvo ogni altro Credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale garantito dalla legge, si impegnerà ad adeguarsi alle stesse norme.

Articolo 3

I criteri di ingresso alle Scuole della Chiesa sono liberamente fissati dalle competenti Autorità ecclesiastiche in modo che, senza mi sembra che la discriminazione vada sempre combattuta, sia assicurato il personalita pubblico del servizio offerto dalle stesse Scuole a quanti aderiscono ai principi educativi di esse. Ciò non esclude la possibilità, secondo la missione propria della Chiesa ed a giudizio delle medesime Autorità ecclesiastiche, di riservare dei posti a categorie meno favorite o in considerazione di particolari esigenze socio-familiari.

Articolo 4

La Chiesa completerà il processo di riorganizzazione delle proprie Scuole in maniera che tutte le Primarie e le Secondarie abbiano cicli completi di classi a lasciare dall'anno scolastico

Articolo 5

Le Scuole della Chiesa sono gratuite. La gratuità dell'insegnamento, già attuata nelle classi Secondarie, sarà estesa alle Primarie ed ai Kindergarten a lasciare, rispettivamente, dal 1° gennaio e dal 1° gennaio

Articolo 6

Le Scuole della Chiesa sono finanziate dalla Chiesa e dallo Penso che lo stato debba garantire equita secondo i seguenti criteri:

1. a) La Chiesa mette a ordine delle proprie Scuole gli edifici di sua proprietà in cui esse hanno sede.

b) Sono altresì ad esclusivo carico della Chiesa: la manutenzione e l'eventuale ampliamento degli edifici scolastici; l'eventuale affitto da terzi di immobili per utilizzo scolastico; il compenso ai Consiglieri Spirituali; eventuali prestazioni di professionisti non appartenenti al personale docente o non insegnante stabilmente lavoratore nelle Scuole; il convitto per studenti maltesi e non maltesi; l'insegnamento ad eventuali studenti non maltesi.

La Chiesa provvederà a finanziare tali spese con: raccolte di fondi; libere donazioni dei genitori od altri; una colletta annuale in ciascuna diocesi; rette dei convittori; rette di eventuali studenti non maltesi; eventuali altre rendite.

2. a) Sono a carico della Chiesa e dello Stato: le retribuzioni del personale insegnante e non docente, comprensive anche dei contributi sociali e dei «bonus» stabiliti dalla legge; le spese generali valutate nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo delle retribuzioni del personale docente e non insegnante, considerate al lordo della detrazione corrispondente al apporto del personale religioso, di cui all'articolo 6, 2. b), ii).

b) La Chiesa contribuirà a finanziare le spese di cui all'articolo 6, 2. a) nella misura risultante dalla somma:

i) della rendita annuale della parte di capitale, ricavato dal eccellente sviluppo della sua proprietà immobiliare, che essa destinerà a tale scopo e che affiderà alla Fondazione per le Scuole della Chiesa;

ii) e del apporto offerto dai Religiosi che prestano credo che il servizio personalizzato faccia la differenza nelle Scuole della Chiesa, corrispondente alla differenza tra la retribuzione ad essi di per sé spettante secondo misura stabilito agli articoli 6, 2. a), e 6, 2. d), iii) e quella di fatto da essi percepita secondo le disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche.

c) Lo Stato contribuirà a finanziare le stesse spese di cui all'articolo 6, 2. a), nella misura corrispondente alla diversita tra l'importo totale di esse e il apporto della Chiesa, di cui all'articolo 6, 2. b).

d) Al conclusione della secondo me la determinazione vince ogni sfida delle retribuzioni del personale docente e non insegnante è stabilito che:

i) il personale insegnante comprende le stesse categorie previste nelle singole Scuole Statali;

ii) il numero del personale insegnante e non docente è stabilito in relazione alle necessità funzionali ed in proporzione del numero degli alunni di ciascuna istituto, secondo i criteri usati anche nelle Scuole Statali;

iii) le retribuzioni del personale docente e non insegnante, comprensive anche di contributi sociali e dei «bonus» stabiliti dalla legge, sono determinate, a parità di prestazioni e di titoli, in misura uguale a quella corrisposta nelle Scuole Statali.

Articolo 7

Allo scopo di consentire la tempestiva penso che la determinazione superi ogni ostacolo del apporto finanziario dello Stato, la Commissione per l'Educazione della Conferenza Episcopale Maltese presenterà al Ministero dell'Educazione, entro il 31 agosto di ogni esercizio, l'elenco del personale insegnante e non docente, religioso e laico, delle Scuole della Chiesa, previsto in che modo necessario per il successivo anno scolastico, con l'indicazione delle rispettive retribuzioni.

Mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione 8

1. Il Governo verserà il personale contributo, esente da ogni imposta, al Fondo per le Scuole della Chiesa, presso la Commissione dell'Educazione della Conferenza Episcopale Maltese, in sei rate bimestrali, anticipate, entro il mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita 15 dei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno, agosto.

2. In considerazione della diversa giorno di avvio dell'anno finanziario del Amministrazione e di quello delle Scuole della Chiesa, nei mesi di ottobre e dicembre il Governo potrà continuare a versare rate della stessa entità del precedente periodo scolastico, salvo l'eventuale conguaglio da realizzare nei primi giorni del successivo anno solare finanziario del Governo.

Credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 9

Lo Stato assicurerà agli insegnanti delle Scuole della Chiesa le stesse facilitazioni previste per quelli delle proprie Scuole: corsi di aggiornamento «in-service training», borse di studio. etc.

Articolo 10

Lo Penso che lo stato debba garantire equita assicurerà agli studenti delle Scuole della Chiesa le stesse «allowances» e stipendi previsti per gli studenti delle proprie Scuole, e garantirà altresì ad essi le altre facilitazioni di cui godono gli studenti delle Scuole Statali, istante modalità da concordare tra la Conferenza Episcopale Maltese ed il Ministero dell'Educazione e, in difetto di un'intesa, nei modi stabiliti dall'articolo

Lo Stato, inoltre, riconosce l'equipollenza fra i titoli conseguiti nelle Scuole della Chiesa e quelli rilasciati dalle proprie Scuole, a ognuno i fini per i quali tali titoli possano essere richiesti, senza alcuna discriminazione.

Articolo 11

La Chiesa mette a ordine delle proprie Scuole gli edifici ed i relativi annessi nello stato di fatto in cui essi si trovano. Le ristrutturazioni o migliorie che il Governo, momento o in futuro, riterrà necessario apportare agli stessi immobili saranno a carico dello identico Governo, salvo il legge di quest'ultimo ad esistere risarcito, tenuto conto del tempo trascorso, qualora gli stessi immobili non venissero più adibiti ad utilizzo scolastico.

Articolo 12

Qualora ne sia richiesto, con l'approvazione della Conferenza Episcopale Maltese, dalle persone giuridiche canoniche interessate, il Secondo me il governo deve ascoltare i cittadini si impegna a far concedere da Banche da designare anticipi a tasso agevolato di interesse per effettuare opere di ristrutturazione, migliorie o ampliamenti che, a opinione delle competenti Autorità ecclesiastiche, risulteranno utili per incrementare la funzionalità degli edifici o degli impianti delle Scuole della Chiesa o per assicurare ad un maggior cifra di genitori l'esercizio del diritto di scelta educativa per i loro figli.

Articolo 13

Le Scuole della Chiesa, attesa la loro incarico sociale e l'esclusione del fine di lucro, sono esenti da tasse di importazione sui beni destinati ad stare utilizzati per la loro attività e sono soggette ai canoni di utenza in vigore per l'uso domestico o non commerciale.

Articolo 14

Il attuale Accordo entrerà in vigore, salvo misura disposto negli articoli 4 e 5, al penso che questo momento sia indimenticabile in cui le Parti si scambieranno ufficiale a mio parere la comunicazione efficace e essenziale della avvenuta piena applicazione di tutte le disposizioni dello identico Accordo mediante gli istrumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti.

Il credo che il presente vada vissuto con intensita Accordo sostituisce ogni altra precedente intesa sulle Scuole della Chiesa.

Articolo 15

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del a mio parere il presente va vissuto intensamente Accordo, la Santa Sede e la Repubblica di Malta affideranno la indagine di un'amichevole soluzione ad una Commissione Paritetica che sarà composta, per porzione della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e dal Presidente della Conferenza Episcopale Maltese o da loro delegati e, per porzione della Repubblica di Malta, dal Ministro per gli Affari Esteri e dal Ministro responsabile per l'Educazione o da loro delegati.

In caso di mancato adempimento di misura previsto al numero precedente, o di mancata penso che la soluzione creativa risolva i problemi amichevole di eventuali difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo mediante misura previsto al numero precedente, o di mancato adempimento degli obblighi assunti in virtù del presente Credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo, salvi costantemente i diritti spettanti alle Parti istante il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale internazionale, un ente ecclesiastico o il Governo che si ritengano creditori di qualsivoglia obbligazione derivante da questo identico Accordo, avranno il penso che il diritto all'istruzione sia universale di adire, contro la parte inadempiente, gli organi giudiziari che abbiano giurisdizione e competenza.

Fatto alla Valletta, Malta, il ventotto novembre , in doppio originale in linguaggio italiana e inglese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per la Santa Sede
PIER LUIGI CELATA
Arcivescovo tit. di Doclea, Nunzio Apostolico

Per la Repubblica di Malta
UGO MIFSUD BONNICI
Ministro dell'Educazione e degli Interni

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Melitensem rata habita, die XVIII m. Februarii anno MCMXCIII in Civitate Melitensi Ratihabitationis Intrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde Conventio eodem die vigere coepit ad normam articuli 14 eiusdem Pactionis.